La pubblicazione del 17 febbraio scorso in gazzetta ufficiale del nuovo decreto del Ministro dell’economia Daniele Franco si rendono ufficiali le nuove regole previste per gli operatori cripto italiani che intendono operare in Italia segnando la nascita della sezione Speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM.
Prima ancora di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto aveva già alimentato discussioni e dubbi oltre che timori sulla sua efficacia nonché sugli impatti che potrebbe determinare nel settore.
Ciò che è certo è che il legislatore ha inteso aumentare il controllo sull’operatività al fine di prevenire truffe e illeciti trasferimenti di denaro, peraltro in continuità con le attività di consultazioni avviate nel 2018 ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, come introdotto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.
Il decreto disciplina infatti le «modalità e la tempistica con cui gli operatori di valute virtuali sono tenuti a comunicare l’operatività sul territorio nazionale, nonché le forme di cooperazione con le forze di polizia».
Nel dettaglio, per quanto riguarda la sezione speciale del Registro dell’OAM:
Viene così istituito l’obbligo di registrazione per tutti i prestatori di servizi di portafoglio digitale nonché relativi all’utilizzo di asset digitali nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’Oam (Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi).
L’obbligo di iscrizione varrà sia per gli operatori italiani che per gli operatori esteri che intendano erogare servizi in “modalità telematiche, nel territorio della Repubblica, eventualmente ricorrendo a siti web” o applicazioni.
Ciò vuol dire che per chiunque voglia operare nel mondo delle criptovalute tale iscrizione rappresenterà condizione essenziale per l’esercizio legale della loro attività con sanzioni che potranno arrivare all’oscuramento del sito.
Oltre all’iscrizione è previsto anche l’invio di una comunicazione trimestrale di tutti i nominativi dei loro clienti e tutte le operazioni effettuate da ciascuno di loro. In questo modo quindi il MEF avrà a disposizione sia un dato aggregato di tutte le movimentazioni in criptovalute che relativo ai singoli movimenti per singolo cliente, nell’ottica di una più efficace ed efficiente lotta al riciclaggio di denaro, al contrasto delle attività illegali e ad una maggiore semplicità nelle attività di controllo ed accertamento.
Gli operatori dovranno infatti comunicare: controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali, il numero e il controvalore complessivo in euro delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e viceversa e il numero delle operazioni di trasferimento di valuta in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente.
Siamo di fronte ad un censimento del mondo crypto, alla creazione di una vera e propria anagrafe in cui dovranno registrarsi tutti gli exchange crypto e tutti i gestori di crypto wallet. Queste misure se da una parte cambieranno poco dal punto di vista degli investitori, per i quali non è certo una novità l’obbligo di dichiarazione dei conti ai fini dell’antiriciclaggio e la determinazione di eventuali plusvalenze, potrebbero creare difficoltà operative per gli exchanges.
Ciò che lascia perplessi e che suscita maggiori riflessioni a mio avviso è anzitutto l’approccio che il legislatore ha scelto: un approccio che potrà anche essere efficace ma che suona desueto e anacronistico sia in generale che rispetto all’ecosistema crypto. Nella sostanza gli exchanges e chiunque altro opera nel mondo delle criptovalute arriva ad essere assimilato ad un cambiavalute o money transfer.
Il senso di “inadeguatezza”, se mi è consentito, è oltremodo evidente leggendo tra le righe del decreto e dei suoi allegati allorquando si ha la sensazione che la materia non sia stata ben compresa. Non sono sicuramente l’unico che, ad esempio, si sarà chiesto con quale criterio tra le note degli allegati si chieda di indicare il “controvalore in euro” intendendo quel valore “stabilito dal prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sulla base del valore stabilito alla chiusura della giornata di mercato sulla piattaforma del prestatore di servizi”.
Insomma un valore tipico di un mercato di borsa tradizionale, non certo allineato alla natura e al funzionamento crypto.
Si assiste in qualche modo al tentativo di stringere nelle maglie della burocrazia tradizionale qualcosa che è nato per romperle o quantomeno cambiarle. Siamo consapevoli che quanto auspicato agli albori della nascita delle criptovalute, l’indipendenza basata su una fiducia condivisa che li ha ispirati, dovesse poi fare i conti con la realtà ma, volendo stimolare una riflessione, sembra piuttosto che la realtà voglia presentare il conto al mondo cripto interessata com’è più all’imponibile presente che allo sviluppo futuro.
Al netto di imperfezioni, dubbi o contestazioni, il quadro normativo era già noto e quanto espresso nel prossimo decreto non fa che rafforzarlo e confermarlo.
Il decreto spingerà gli operatori ad essere maggiormente “sensibili” alla problematica antiriciclaggio e con ogni probabilità aumenteranno le segnalazioni di attività sospette così com’è destinata ad accrescersi l’attività ispettiva della Guardia di Finanza e di tutte le altre forze di polizia che potranno avere accesso ai dati del registro.
Si rafforza, in attesa di ulteriori sviluppi, allo stesso tempo il consiglio di non attendere la scadenza degli adempimenti fiscali dichiarativi per regolarizzare la propria posizione ma piuttosto adoperarsi per tempo predisponendo l’opportuna documentazione a supporto delle proprie attività, da conservarsi in caso di accertamento, oltre che il dotarsi di validi strumenti per la determinazione dei valori da inserire in dichiarazione.
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Vedi Commenti
Domanda lecita... resta valida la legge precedente che impone di dichiarare SOLO se in una settimana riporti in conto corrente una media di 51 mila euro?
Buonasera, le confermo che il decreto in oggetto non apporta alcun cambiamento a quanto già in vigore sia relativamente agli obblighi dichiarativi e antiriciclaggio che di tassazione.
Grazie per la precisazione. Gentilissimo
Frenck Coppola non si tratta di una legge ma di una prassi per cui si assimilano le cripto alle valute estere. Non si considera la media dei 51k ma il saldo superiore per 7 gg consecutivi. Non ne ne consegue l'obbligo di dichiarare ma di pagare il 26% su eventuali plusvalenze realizzate (conversioni a valuta fiat). Si deve dichiarare sempre in RW a prescindere dagli importi detenuti.
Provo a capirci di più...
Se non raggiungo il saldo indicato per 7 gg consecutivi (51 mila) o non cambio le cripto in Fiat facendo quindi plusvalenze devo sempre dichiarare?
SI! Devi SEMPRE dichiarare! Anche se hai poche crypto. Questo vale SOLO per il MONITORAGGIO (quadro RW) con cui NON paghi niente, ma dichiari soltanto.
La PLUSVALENZA si ha quando porti fuori dagli Exchange e depositi sul tuo conto denaro FIAT!
Il 26% sulla PLUSVALENZA si deve PAGARE (quadro RT), al netto degli oneri e commissioni, SE nell'anno di riferimento in cui si è fatta la plusvalenza si è superata la giacenza di 51645€ al 1° gennaio per più di 7 gg consecutivi.
Ci vuole un po' per avere chiaro il quadro di questi meccanismi.
Spero di esserti stato utile.
Comunque continua a tenerti informato perché questo è un nuovo settore.
Devi dichiarare SEMPRE nel quadro RW il valore delle tue crypto o valuta estera al 1° gennaio e 31 dicembre!
Il 26% lo devi pagare se superi i 51645€ per 7 gg consecutivi al 1° gennaio dell'anno di riferimento e se REALIZZI una PLUSVALENZA, ovvero prelevi i tuoi soldi dall'exchange e li porti sul tuo conto corrente, in quel momento realizzi una plusvalenza, ma se li lasci sull'exchange anche in forma di euro non realizzi una plusvalenza e quindi non devi pagare il 26%.