Da giorni il mondo cripto è letteralmente scosso dal crollo delle quotazioni di $Luna la valuta virtuale legata all’universo Terra Luna. In poco tempo la criptovaluta, il cui valore nell’ultimo mese si era assestato sugli 80 dollari, dopo aver toccato anche picchi di 120 dollari nei mesi precedenti, ha subito un crollo tale da portarla al valore di 0.00004046 dollari creando conseguenze a catena sull’intero universo cripto.
Se vuoi saperne di più sul crollo di Luna ci sono diversi approfondimenti a cura della redazione di criptovaluta.it.
Numerose sono state le riflessioni, le domande ed i dubbi sorti intorno al settore e alla sua volatilità. Ma a molti di questi dubbi, legati più che altro a finalità speculative oltre che tecnico operativo, si sono aggiunti anche alcuni sul punto di vista fiscale che ci ha spinto a fornire precise e chiare.
Molti utenti si stanno infatti chiedendo se nonostante un crollo simile, o se addirittura proprio per tale evento, debbano pagare delle imposte. Ossia se oltre al danno conseguente alla perdita di valore debbano anche rimetterci in termini di imposte.
Il dubbio è ancor maggiore se riferito ad acquisti effettuati con cambio sotto il valore di 1 dollaro. È comprensibile che chi ha subito di fatto una perdita, purtroppo anche cospicua, sia perplesso nel leggere di tassazione associato a quanto accaduto.
Chiariamo sin da subito quindi che il crollo in sé non determina alcun obbligo impositivo e non genera alcuna variazione rispetto a quelli che sono gli obblighi già esistenti.
Va semmai analizzato nelle sue potenziali implicazioni tra cui principalmente quella relativa alla giacenza fiscale.
Partiamo allora dal ricordare che l’attuale orientamento, non privo di critiche e accompagnato da riflessioni più o meno costruttive, fiscalmente equipara le valute virtuali a quelle estere.
Ciò in virtù non prioritariamente secondo un principio “geografico” quanto piuttosto per la loro natura di valore di scambio e quindi fungibile. Quindi la tassazione risulta subordinata al verificarsi di alcune condizioni indicate nell’art. 67, comma 1-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che recita:
“Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.”
I principi fiscali principali relativi alle valute estere possono allora essere così sintetizzati:
Per la determinazione del valore dei 51.645,68 il riferimento è al tasso di cambio del 1 gennaio come precisato nell’interpello numero 788/2021 nel quale l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che “il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al primo gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione”.
Ciò significa che, nel nostro caso, ci ritroviamo con una valuta che ad inizio anno aveva una valutazione alta cui occorre rapportare il quantitativo che magari abbiamo acquistato a molto meno.
Possiamo cioè ritrovarci con un valore valido a determinare il valore di giacenza fiscale molto superiore a quello “reale” e soprattutto superiore alla soglia di 51.645,68.
Ma attenzione ciò non significa che su questo valore si determineranno plusvalenze e conseguente tassazione.
Quel valore è utilizzato per determinare un limite, oltre il quale se superato per 7 giorni consecutivi, determina l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze effettivamente realizzate.
Il riferimento al valore al 1 gennaio è utile unicamente per determinare una condizione: ossia la giacenza fiscale inferiore o superiore ai vecchi 100 milioni di lire.
Quando si supera il limite diventano tassabili tutte le plusvalenze, non solo quelle relative a Luna ma tutte quelle determinatesi nel proprio portafoglio sia cripto che Fiat nello stesso anno (2022 in questo caso).
Allo stesso modo anche tutte le minusvalenze potranno essere utilizzate a riduzione delle plusvalenze generate motivo per cui è opportuno quanto mai verificare il proprio portafoglio ed operare delle scelte nell’ottica di ottimizzare il proprio peso fiscale.
Può essere ad esempio opportuno, in caso di plusvalenze generate su altre posizioni, valutare la cessione di valute non più redditizie o profittevoli come potrebbero essere le stesse Luna (non sto dando alcuna valutazione di merito ma solo uno spunto di riflessione ai fini fiscali) per poter generare delle minusvalenze in grado di contenere il peso fiscale e allo stesso tempo quindi contenere anche il cattivo andamento di alcuni investimenti.
Un altro dubbio che è importante sciogliere è quello relativo ai valori del quadro RW, funzionale ricordiamolo non al pagamento delle imposte, non essendo dovuta nemmeno IVAFE, ma al monitoraggio antiriciclaggio.
I valori da inserire sono due, il valore di inizio anno o di inizio detenzione e quello finale valutato al valore di riferimento di quel giorno.
Non sono dovute imposte quindi e nel caso di valore finale pari a zero basterà indicarlo nel quadro RW.
In questo caso il crollo di Luna non ha implicazioni fiscali perchè sia il valore iniziale che il valore finale devono essere calcolati ai prezzi di mercato rispettivamente dell’inizio e della fine dell’investimento (solitamente 1 gennaio e 31 dicembre).
Quanto accaduto con il crollo di Luna, sotto il profilo fiscale, dimostra quanto sia rilevante la confusione su questi temi e quanto sia necessario informarsi correttamente sulle dinamiche connesse al mondo cripto.
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Vedi Commenti
Salve, ma se io acquisto cripto valute e non li vendo mai, quindi non c'è una cessione a titolo oneroso, ma tuttavia supero il tetto dei 51000€, non dovrò pagare tasse e compilare solamente il quadro RW nella dichiarazione, ho capito bene?