Il decreto sull’anagrafe delle criptovalute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/02/2022 ha istituito un registro nel quale dovranno iscriversi obbligatoriamente tutti i crypto exchanges e tutti coloro che gestiscono portafogli digitali ( ad oggi ne sono iscritti 14) concedendo la possibilità di accedere ai dati a coloro che scambiano ed eseguono transazioni sulle varie piattaforme costituite in Italia anche da parte di intermediari esteri.
Cos’è e cosa fa l’OAM
Tale registro è gestito dall’OAM, (Organismo Agenti e Mediatori) che ha sede a Roma.
L’OAM è sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia e trasmetterà al MEF una relazione semestrale, contenente i dati concernenti il numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale, ai servizi da loro svolti e agli eventuali abusi da loro perpetrati.
L’OAM è dotato di poteri sanzionatori nei confronti degli iscritti necessari (i trasgressori non potranno operare in Italia e rischiano fino all’oscuramento del sito).
Il registro sarà inoltre accessibile alla Guardia di finanza e altre forze di polizia nel caso di controlli e accertamenti.
Dopo l’intervenuta operatività di tale Organismo, l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 23/05/2022 ha stabilito che a partire dal 01/01/2023 dovranno essere comunicate all’Anagrafe Tributaria anche le transazioni in valuta virtuale ( oltre agli altri asset finanziari). Quindi gli scambi cripto, oltre ad essere monitorati in sede di dichiarazione dei redditi attraverso l’inserimento nel quadro RW ex art. 4 DL 167/1990, dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate ai fini della loro tracciabilità, alla stessa stregua delle valute tradizionali.
Quali sono gli obblighi per gli operatori
Gli intermediari finanziari dovranno attribuire dei codici identificativi ai rapporti intercorsi in criptovaluta e la giacenza media dei conti in cripto sarà su valuta contabile, non su quella disponibile. Vengono ridefiniti i termini per l’invio delle comunicazioni mensili, previsti dai provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008, e viene ridefinito il termine per l’invio della comunicazione annuale dei dati contabili per quanto riguarda i rapporti finanziari, oltretutto già previsto dal provvedimento risalente al 25 marzo 2013 come modificato dal provvedimento in data 10 febbraio 2015.
La riconfigurazione delle scadenze suddette comporterà un miglioramento nell’acquisizione dei dati e della qualità delle informazioni trasmesse.
Tali modifiche sono intervenute per adeguarsi al PNRR ai fini di una connessione globale tra Old Finance e Finance Technology e di un monitoraggio completo di ogni transazione compresa di quella più “innovative”.
Una norma già anticipata dalla Legge di Bilancio 2020
Difatti già la Legge di Bilancio 2020 auspicava l’utilizzo di tecnologie di pseudonimizzazione dei codici fiscali dei trader in ossequio alle Direttive dell’UE e dei DLGS di recepimento nazionali ai fini dell’antiriciclaggio ed evasione.
In tale ottica l’A.E cercherà ottimizzare i dati “qualificativi” dei rapporti finanziari e adeguare le informazioni contabili a quelle previsti dall’art 11, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011.