Vendere Bitcoin su Internet è reato? A volte si. E, a ricordarcelo, è la recente sentenza n. 26807/2020 da parte della Corte di Cassazione, secondo cui se un soggetto privato vende su Internet dei Bitcoin commette reato di intermediazione finanziaria abusiva. A nulla può rilevare il fatto che per la Corte di Giustizia Europea, in realtà, le criptovalute sono considerabili a tutti gli effetti come strumenti di pagamento. Di contro, a pesare è il fatto che la vendita di Bitcoin sul sito web sia o meno reclamizzata come forma di investimento. In caso positiva, è soggetta ai controlli da parte della Consob.
Il caso su cui si è espressa la Suprema Corte trae origine dalle sanzioni comminate a carico di un soggetto che aveva – senza esserne abilitato – offerto fuori sede, promosso o collocato attraverso tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari, o servizi e attività di investimento.
L’indagato ha evidentemente contestato le conclusioni cui sono giunti i giudici, affermando peraltro che il tribunale non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che secondo l’art. 1 del TUF gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. Una norma che peraltro sarebbe compatibile con l’orientamento della Corte di Giustizia UE, secondo cui i bitcoin non hanno finalità aggiuntive oltre a quelle di mezzo di pagamento.
Per la Cassazione le cose stanno però diversamente. Gli Ermellini sottolineano infatti che risulta essere infondato il motivo di lamentela secondo cui le valute virtuali non sono strumenti finanziari e dunque non devono rispettare la normativa sugli strumenti finanziari. La doglienza non tiene infatti conto di quanto indicato nell’ordinanza, in cui si citava il fatto che si sottolinea che la vendita di Bitcoin veniva reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, tanto che sul sito web dove veniva pubblicizzata si davano informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all’iniziativa, affermando che chi aveva scommesso in Bitcoin in due anni aveva guadagnato più del 97%.
Una simile promozione, prosegue la sentenza, è da considerarsi come attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF I la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui agli artt. 166 co. 1, lett. c) TUF. Il citato art. 91 del Testo Unico afferma infatti che la Consob esercita i poteri previsti dallo stesso testo avendo riguardo alla tutela degli investitori e all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.
Insomma, se vuoi acquistare Bitcoin su Internet, evita qualsiasi tipo di piattaforma non autorizzata e non regolamentata, e rivolgiti esclusivamente a broker CFD seri come eToro (sito ufficiale!).
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